Promosso il ricorso dinanzi al TAR Puglia per far riconoscere il periodo legale del corso di laurea ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 1092/1973, in combinato disposto con l’art.1783 del DLgs. 66/2010, anche ad un Ufficiale dei Carabinieri del Ruolo Unico Forestale.
La questione, del tutto nuova, posta per la prima volta all’attenzione del giudice amministrativo, è conseguente al transito degli ex funzionari/dirigenti Forestali nell’Arma dei Carabinieri e, con esso, all’acquisizione del nuovo status di militare in capo al personale prima inquadrato in una Forza di polizia ad ordinamento civile.
L’art.32, primo comma, del DPR n.1092/1973 recita testualmente: “nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permamente sia richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanto sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi….”, ed oggi, dunque, la norma è estesa a tutti gli appartenenti all’ARMA, incluso il personale proveniente dal disciolto Corpo Forestale dello Stato.
Tuttavia l’Amministrazione nega, dopo avere acquisito un non meglio precisato parere dell’INPS, questo diritto al riscatto, introducendo, in tal modo, nell’ambito dello stesso personale appartenente alla medesima amministrazione un doppio regime di trattamento, sia ai fini del servizio, sia i fini contributivi, sia ai fini del trattamento di fine rapporto sia, conseguentemente ai fini pensionistici.
Un istituto volto ad incidere non solo sul regime pensionistico e che una superficiale interpretazione del comma 11 dell’art. 18 del D.Lgs. n.177/2016 – “Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all’articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell’ordinamento di provenienza” – ridimensiona, limitando, in termini non consentiti dal nostro ordinamento, l’ambito operativo dell’istituto giuridico del “riscatto”, volto ad incidere, invece, direttamente e prioritariamente sul servizio ovvero sull’anzianità di carriera, come peraltro previsto l’art.1783 del C.O.M.
Il diritto al riscatto degli anni del corso di laurea è un istituto che incide prima di tutto sulla carriera del dipendente e, solo al pensionamento, sul trattamento di fine rapporto.
L’interpretazione emersa, illogica e fuorviante ripropone una profonda riflessione su una serie di altre iniziative da dover intraprendere per la tutela del personale militare e più in generale di quello del Comparto Difesa Sicurezza, spesso solo apparentemente salvaguardato per la sua specificità istituzionale.