Confermata al Consiglio di Stato la linea difensiva dell’avvocato Enrico Ceniccola – Al via nel capoluogo molisano i lavori per la realizzazione del nuovo “Liceo Galanti”

A distanza di oltre quattro anni dall’indizione della gara d’appalto per la realizzazione del primo lotto del nuovo edificio scolastico che dovrà ospitare il Liceo Galanti, bandita dalla Provincia di Campobasso il 21.12.2017, a conclusione di una lunga ed intricata vicenda giudiziaria, il 27.12.2021 l’Ente di Via Roma ha consegnato i lavori alla società Scarnata Costruzioni s.r.l., che dovrà realizzare la nuova infrastruttura scolastica, previa demolizione dello stabile che ha ospitato il liceo scientifico “Romita” fino al 2002.

La vicenda ha origine nel luglio del 2018, allorquando l’appalto è stato aggiudicato alla società Italscavi Costruzioni.

La società Scarnata, collocatasi seconda nella graduatoria di gara, ha presentato un ricorso al TAR Molise, rilevando che le soluzioni tecniche contenute nell’offerta dell’aggiudicataria avrebbero comportato l’acquisizione di ulteriori pareri, in violazione del Disciplinare di gara e del principio della par condicio.

I giudici amministrativi dopo una articolata istruttoria con l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, affidata al Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila, con la Sentenza 93-2019 hanno ritenuto illegittimo l’affidamento alla Italscavi, confermando la tesi della Scarnata secondo cui le soluzioni tecniche proposte dall’aggiudicataria avrebbero comportato l’acquisizione di nuove valutazioni tecniche ed urbanistiche non consentite dalla lex specialis di gara.

La Italscavi ha appellato la sentenza al Consiglio di Stato rilevando che contrariamente a quanto statuito dal TAR Molise le soluzioni tecniche proposte non oltrepassavano i limiti imposti dal Disciplinare di gara.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza 6793-2019, non priva di profili di opinabilità, ha parzialmente accolto l’appello della Italscavi, ritenendo che il rilascio del permesso di costruire e la nuova validazione progettale resisi necessari a seguito della previsione progettuale della Italscavi di costruire sul fabbricato una tettoia di rilevanti dimensioni (non prevista nel progetto posto a base d’asta) non costituivano elementi idonei a qualificarla come variante essenziale, inammissibile, piuttosto che offerta migliorativa, non integrando la fattispecie dei “nuovi pareri” rispetto a quelli già acquisiti sul progetto originario.

Sulla scorta di tale sentenza che ha “riabilitato” l’offerta della Italscavi, la Provincia ha revocato l’aggiudicazione precedentemente disposta a favore della società Scarnata ed ha nuovamente aggiudicato i lavori alla Italscavi.

Tale provvedimento di aggiudicazione è stato censurato dalla Scarnata al TAR Molise sotto il profilo della assenza in capo all’aggiudicataria di idonei requisiti di qualificazione per aver perso durante l’espletamento della procedura di gara l’attestazione SOA.

L’avvocato Enrico Ceniccola, difensore della Società Scarnata, ha evidenziato ai giudici amministrativi che in pendenza del primo giudizio innanzi al TAR Molise, e precisamente in data 26.09.2018, la “Italscavi Costruzioni s.r.l.” ha affittato alla società di nuova costituzione, priva di attestazione SOA “ITS Costruzioni s.r.l.” il ramo di azienda relativo alla esecuzione di opere pubbliche, ivi inclusi i requisiti per la partecipazione alle gare ed eseguire i relativi lavori, comunicando alla Provincia il subentro di tale società anche nella gara per l’esecuzione dei lavori del nuovo plesso scolastico.

Pertanto a decorrere dal 26.09.2018 (data dell’affitto del ramo di azienda) al 18.12.2018 data in cui la società ITS ha ottenuto l’attestato SOA, sulla scorta dei requisiti posseduti dalla Italscavi, né il cessionario/affittuario, né il cedente potevano valersi dell’attestazione di qualificazione posseduta ed utilizzata dalla Italscavi per partecipare alla gara bandita dalla Provincia di Campobasso, risultando così violato il principio di continuità nel possesso dei requisiti, in base al quale i requisiti di natura tecnica (SOA) devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche per tutta la durata della procedura fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (Cons. Stato, Adunanza Plenaria 20 luglio 2015 n. 8).

Il TAR Molise, con la Sentenza n 207-2020, ha accolto la linea difensiva dell’avvocato Enrico Ceniccola disponendo l’esclusione dalla gara della società Italscavi in quanto priva dal 26.09.2018 di qualsivoglia requisito di qualificazione e statuendo il diritto della Scarnata all’aggiudicazione della gara.

Anche tale ultima sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte della Italscavi al Consiglio di Stato.

I giudici di Palazzo Spada con la Sentenza 5916-2021 hanno confermato quanto già statuito dal TAR Molise, ovvero che l’affitto del ramo d’azienda in corso di gara ad una società di nuova costituzione priva di requisiti di qualificazione propri determina una soluzione di continuità nel possesso dell’attestazione SOA, quindi dei requisiti per poter rimanere in gara, con conseguente necessità di escludere dalla gara sia il soggetto cedente – che a seguito della operazione societaria straordinaria non era stato verificato dalla SOA per confermare il possesso dei requisiti di qualificazione – sia il cessionario – che aveva acquisito il requisito con il rilascio dell’attestazione SOA a distanza di oltre un mese dalla cessione.

 

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