Con ordinanza n. 1035 del 6 febbraio 2019 il TAR del Lazio, nel pronunciarsi sulla domanda cautelare proposta da uno dei partecipanti al concorso pubblico per funzionario amministrativo contabile vice direttore del ruolo dei funzionari amministrativi contabili Direttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha chiarito già in sede cautelare, con una pronunzia sul fumus del ricorso che “il diritto di scelta della sede di lavoro, assicurato al lavoratore che assista con continuità un familiare handicappato convivente (art. 33 legge n. 104/1992), non costituisce un titolo preferenziale o una prelazione in favore del lavoratore vincitore di concorso, e non consente mai di sovvertire l’ordine di assegnazione delle sedi secondo la graduatoria finale“. Sulla base di tale principio il TAR ha quindi concesso la tutela cautelare non soltanto sospendendo gli atti impugnati, ma disponendo, con una pronunzia tale da garantire piena ed effettiva tutela al ricorrente, l’assegnazione della sede di lavoro secondo l’ordine di graduatoria.